Art. 346 c.nav. — Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento
[1]L'autorita' marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, puo' ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto.
[2]In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva