Art. 365 c.nav.Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito

[1]Se l'arruolato e' sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non e' diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorita' marittima o consolare l'indennita' spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonche' la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.

[2]All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.

[3]Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art365 · fonte su Normattiva