Art. 353 c.nav.Indennita' in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilita' assoluta della nave

[1]Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.

[2]In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprieta' degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennita' corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art353 · fonte su Normattiva