Art. 363 c.nav.Obbligo del rimpatrio dell'arruolato

[1]Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.

[2]Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

[3]Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art363 · fonte su Normattiva