Art. 368 c.nav. — Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 24 ottobre 2013. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purche' gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 24 ottobre 2013 · versione 0 su Normattiva