Art. 444 — Naufraghi stranieri
Quando non esistono le condizioni di reciprocita' di cui all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalita' straniera e' inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva