Art. 368 c.nav. — Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
((Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali)).
Testo vigente dal 24 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva
((Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali)).
Testo vigente dal 24 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 929 — Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purche' gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.…
Art. 429 — Arruolamento di stranieri
Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero …
Art. 444 — Naufraghi stranieri
… condizioni di reciprocita' di cui all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalita' straniera e' inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato…
Art. 57
Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara. Art. 43 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. I benefici previsti dal presente testo unico si applicano anche nelle persone di nazionalita' straniera imbarcate in servizio…
Art. 6
… l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella…
Art. 362 — Decorrenza delle indennita' previste negli articoli precedenti
Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennita' giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art368 · fonte su Normattiva