Art. 400 c.nav. — Impedimento del passeggero
[1]Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto, ed e' dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.
[2]Se l'evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo' ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
[3]Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data notizia dell'impedimento prima della partenza; in mancanza e' dovuto l'intero prezzo di passaggio netto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva