Art. 949 c.nav. — Interruzione del viaggio del passeggero
[1]Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
[2]La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva