Art. 406 c.nav. — Interruzione del viaggio del passeggero
[1]Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
[2]Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva