Art. 446 c.nav. — Decorrenza e durata delle controstallie
[1]Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, e' dovuto un compenso di controstallia.
[2]Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, e' di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva