Art. 449 c.nav.Controstallie straordinarie

[1]Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facolta' di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facolta', e' dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della meta', ove non esista diverso patto, regolamento, o uso.

[2]Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, e' dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facolta' del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art449 · fonte su Normattiva