Art. 451 c.nav. — Sostituibilita' della nave
Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facolta' di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva