Art. 452 c.nav. — Caricazione delle merci
[1]Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso.
[2]Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facolta' di partire senza attendere il carico, e il caricatore e' tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva