Art. 452 c.nav.Caricazione delle merci

[1]Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso.

[2]Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facolta' di partire senza attendere il carico, e il caricatore e' tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art452 · fonte su Normattiva