Art. 462 c.nav.Natura, qualita' e quantita' delle merci

[1]Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico, ha facolta' di inserire in polizza le proprie riserve, quando non puo' eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualita' e quantita' delle merci, nonche' sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.

[2]In mancanza di riserve, la natura, la qualita' e la quantita' delle merci, nonche' il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art462 · fonte su Normattiva