Art. 1197 c.nav. — Rifiuto di cooperare al ricupero
Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ((...)), essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva