Art. 506 c.nav. — Intervento dell'autorita' marittima
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Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 11 febbraio 2026 · versione 0 su Normattiva