Art. 52 c.nav.Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

[1]Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

[2]Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive e' richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni.

[3]L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art52 · fonte su Normattiva