Sentenza n. 176/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/12/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50,
52 e 54 del codice della navigazione, nonché dei così detti privilegi
aragonesi, promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1969 dal pretore
di Ischia nel procedimento penale a carico di Lauro Eugenio ed altri,
iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Lauro Eugenio ed
altri, imputati delle contravvenzioni previste e punite dagli artt.
1161 e 1163 del codice della navigazione, 2 della legge 25 settembre
1940, n. 1424, e 734 del codice penale, per aver abusivamente
installato stabilimenti balneari con alterazione delle bellezze
naturali, il pretore di Ischia ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 della
Costituzione, di "un rescritto del 1301 del Re Ferdinando II d'Aragona
(1296- 1336)" - invocato dagli imputati a sostegno della liceità della
loro condotta - secondo cui le comunità isolane prima, ed i Comuni
dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in
esclusiva i lidi marittimi ischitani. Prosegue il giudice a quo
osservando che dell'esistenza di tale privilegio - confermato da
Federico d'Aragona il 10 luglio 1458; il 15 agosto 1501 e poi da
successivi re di Napoli - è stato possibile rintracciare un cenno in
qualche pubblicazione di storia locale, anche se non è stato possibile
far riferimento alle originali pandette aragonesi o ad altre raccolte
autentiche di fonti.
Si osserva nell'ordinanza di remissione che l'attuale vigore di
simili rescritti, prima facie in contrasto con l'art. 822 del codice
civile e con gli artt. 26, 36 e 39 del codice della navigazione, è
stato negato dal Consiglio di Stato, ma è stato affermato da talune
sentenze della magistratura napoletana (trib. Napoli 30 aprile 1888 e
16 aprile 1969), sicché quest'ultima interpretazione farebbe rivivere
una norma assai remota, in palese contrasto "con principi codificati e
valevoli per tutto il territorio dello Stato" oltre che con le norme
costituzionali invocate.
Ha ritenuto infine il giudice a quo di poter sollevare altresì
questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e
54 del codice della navigazione, che attribuiscono all'Amministrazione
della marina mercantile il potere di dare in concessione le spiagge,
nella parte in cui escludono la corrispondente potestà dei Comuni
dell'Isola in ordine ai lidi marini ischitani, in riferimento all'art.
128 della Costituzione, secondo cui "i Comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica,
che ne determinano le funzioni"
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 23 giugno del 1970, chiedendo
dichiararsi la inammissibilità e l'infondatezza delle questioni
sollevate.
Rileva l'Avvocatura dello Stato che l'esame della legittimità
costituzionale dei supposti privilegi aragonesi è precluso alla Corte
sia perché ne è incerta l'esistenza anche sul piano documentale, sia
perché, a tutto concedere, essi potrebbero valere - secondo
l'interpretazione ottocentesca della magistratura napoletana - soltanto
come concessioni. Ossia atti amministrativi privi della qualificazione
giuridico-formale necessaria per un giudizio di legittimità
costituzionale.
Osserva inoltre la difesa dello Stato che la pretesa
illegittimità, per violazione dell'art. 128 della Costituzione, degli
artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice di navigazione - per la parte in
cui negano la supposta corrispondente potestà dei Comuni di Ischia -
appare in contrasto con le argomentazioni svolte nella prima parte
dell'ordinanza (diretta a dimostrare l'invalidità dei c.d.
privilegi), ed è comunque infondata perché la mancata previsione del
potere dei Comuni di dare in concessione le spiagge dell'Isola trova
fondamento e disciplina proprio in norme generali, contenute nel codice
della navigazione e nel codice civile, cosi come richiesto dal
principio costituzionale invocato. Considerato in diritto :
Il pretore di Ischia ha sottoposto all'esame della Corte
costituzionale il quesito se contrastino o meno con gli artt. 3, 23 e
41 della Costituzione taluni privilegi, che si suppongono concessi dai
re aragonesi, secondo cui le comunità isolane prima, ed i Comuni
dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in
esclusiva i lidi marittimi ischitani. Il giudice a quo ha pure
prospettato l'illegittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52
e 54 del codice della navigazione, per la parte in cui non contemplano
detti privilegi. in riferimento all'art. 128 della Costituzione.
L'ordinanza di remissione non è idonea a promuovere un giudizio di
legittimità costituzionale. Sorgono, anzitutto, gravi dubbi
sull'esistenza materiale dei cosi detti privilegi aragonesi cui il
giudice a quo fa riferimento. Non può sussistere un "rescritto del
1301 del re Ferdinando II d'Aragona (1296/1336)", perché in quel tempo
il regno era tenuto dagli Angiò, mentre gli aragonesi ascesero al
trono di Napoli solo nel 1442 con Alfonso il Magnanimo, quarto
d'Aragona, e primo di Napoli; nemmeno può invocarsi una conferma del
rescritto ad opera di Federico d'Aragona il 10 luglio 1458 e quindi il
15 agosto 1501, perché nel 1458 il re non era Federico ma Ferdinando I
e il 15 agosto 1501 regnava in Napoli Luigi XII d'Orleans.
Secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (contenente
norme sul funzionamento della Corte costituzionale), incombe al giudice
a quo l'onere di specificare quali sono le disposizioni di legge che si
vogliono sottoporre all'esame della Corte, mentre nell'ordinanza di
remissione viene riconosciuto che non è stato possibile rintracciare
le raccolte autentiche dei rescritti aragonesi.
L'incertezza assoluta in ordine alla originaria formulazione della
norma impugnata rende impossibile qualsiasi valutazione della natura
giuridico-formale della stessa, costituendo ulteriore motivo di
inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale, che può
aver ad oggetto soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge
(legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).
Non può tacersi infine che nella stessa ordinanza di remissione
sono ravvisabili seri dubbi in ordine all'attuale vigore dei così
detti privilegi aragonesi, sicché la stessa questione di legittimità
costituzionale appare sollevata con riferimento ad una interpretazione
della norma che il pretore non mostra di condividere, e che viene
quindi sostanzialmente prospettata in via ipotetica. Ulteriori aspetti
di tale incertezza possono ravvisarsi in una certa alternatività tra
le questioni proposte: incostituzionalità dei cosi detti privilegi per
violazione del principio di uguaglianza, e, nel contempo, eventuale
illegittimità delle norme generali del codice della navigazione
proprio nella parte in cui non contemplano i privilegi stessi.
Gli elementi di indeterminatezza che caratterizzerebbero detti
privilegi si estendono necessariamente alla questione prospettata in
ordine alle impugnate norme del codice della navigazione, attesa
l'intrinseca connessione tra le due questioni.
Tutto ciò non permette di considerare sufficientemente delimitato,
nei suoi vari aspetti, l'oggetto del giudizio e pertanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la questione prospettata va dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dei cosi detti privilegi aragonesi e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54
del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
23, 41 e 128 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - PRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte