Art. 559 c.nav.Altre cause d'estinzione dei privilegi

[1]I privilegi sulla nave si estinguono altresi':

  • a)con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;
  • b)col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.

[2]Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui e' iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione e' fatta quando la nave e' gia' partita.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art559 · fonte su Normattiva