Art. 559 c.nav. — Altre cause d'estinzione dei privilegi
[1]I privilegi sulla nave si estinguono altresi':
- a)con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;
- b)col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.
[2]Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui e' iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione e' fatta quando la nave e' gia' partita.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva