Art. 581 c.nav.Svolgimento dell'inchiesta

[1]L'inchiesta formale e' eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorita' marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorita' medesima.

[2]La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilita' del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.

[3]Hanno facolta' di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.

[4]Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed e' avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente puo' procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorita' consolare competente.

[5]Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art581 · fonte su Normattiva