Art. 583 c.nav.Spese per l'inchiesta formale

[1]Quando l'inchiesta formale e' disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.

[2]Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se e' stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche' gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art583 · fonte su Normattiva