Art. 601 c.nav. — Acquisizione degli atti di inchiesta
Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva