Art. 602 c.nav.
Arbitrato dei consulenti tecnici
[1]Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.
[2]All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva