Art. 61 c.nav. — Esecuzione e manutenzione di opere portuali
L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonche' la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva