Art. 62 c.nav. — Movimento delle navi nel porto
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva