Art. 638 c.nav.
Ripartizione del residuo
[1]Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.
[2]Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto e' impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva