Art. 69 c.nav.Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

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[1]L'autorita' marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita' che possano utilmente intervenire.

[2]Quando l'autorita' marittima non puo' tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorita' comunale.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 11 febbraio 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art69 · fonte su Normattiva