Art. 93Informazioni in caso di sinistro

Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorita' marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorita' militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa. L'autorita' consolare deve informare il ministero della marina mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 69 del codice l'autorita' comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorita' marittima mercantile piu' vicina.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art93 · fonte su Normattiva