Art. 695 c.nav. — Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti privati
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[1]Negli aerodromi statali, compatibilmente con le esigenze del servizio aeronautico, l'ispettore di traffico aereo puo' concedere l'uso di aviorimesse o di altri edifici per la durata minima di tre mesi.
[2]Il concessionario e' tenuto al versamento di una cauzione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva