Art. 694 c.nav. — Aeroporti privati
Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali ((e delle convenzioni)) vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di ((aeroporti)) e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva