Art. 697 c.nav.Aeroporti aperti al traffico civile

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:

  • a)gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
  • b)gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
  • c)gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art697 · fonte su Normattiva