Art. 712 c.nav. — Collocamento di segnali
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[1]L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
[2]Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.
[3]I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva