Art. 709 c.nav. — Ostacoli alla navigazione
[1]Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che ((, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,)) interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
[2]La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva