Art. 713 c.nav. — Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea
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[1]La cessazione dell'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti e' sottoposta alla preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronautica.
[2]Il ministro puo' prescrivere un termine prima del quale la cessazione non puo' aver luogo, ovvero provvedere al temporaneo esercizio diretto dietro corresponsione al privato di un'adeguata indennita' secondo le norme del regolamento, ovvero promuovere l'espropriazione per pubblico interesse.
[3]Ove il ministro non provveda entro sessanta giorni dalla domanda, l'autorizzazione s'intende negata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva