Art. 714 c.nav. — Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli
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[1]In vicinanza degli aerodromi e di altri impianti aeronautici possono essere vietate piantagioni, opere o costruzioni che ostacolino l'esercizio del volo o il funzionamento degli impianti.
[2]Possono inoltre essere disposti l'abbattimento di piantagioni, la demolizione di costruzioni esistenti e in genere la modificazione della consistenza dei fondi.
[3]((L'ordine e' dato con decreto del Ministro per la difesa)).
Testo vigente dal 16 dicembre 1955 al 3 marzo 1963 · versione 9 su Normattiva