Art. 718 c.nav. — Funzioni di polizia e di vigilanza
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[1]Le funzioni di polizia sono esercitate dal direttore di aeroporto nell'aeroporto in cui ha sede, nonche', entro l'ambito della circoscrizione, negli altri aerodromi statali e in quelli privati dove non siano delegati di aeroporto o di campo di fortuna.
[2]Negli aerodromi privati dove sono delegati di aereporto o di campo di fortuna, le funzioni di polizia sono esercitate da questi ultimi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva