Art. 718 c.nav.Funzioni di polizia e di vigilanza

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[1]Le funzioni di polizia sono esercitate dal direttore di aeroporto nell'aeroporto in cui ha sede, nonche', entro l'ambito della circoscrizione, negli altri aerodromi statali e in quelli privati dove non siano delegati di aeroporto o di campo di fortuna.

[2]Negli aerodromi privati dove sono delegati di aereporto o di campo di fortuna, le funzioni di polizia sono esercitate da questi ultimi.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art718 · fonte su Normattiva