Art. 718 c.nav. — Funzioni di polizia e di vigilanza
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[1]Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.
[2]I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.
[3]L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
[4]Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva