Art. 721 c.nav.Ricovero di aeromobili e riparazioni

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[1]Il direttore dell'aeroporto, compatibilmente con le esigenze del servizio ed alle condizioni previste dal regolamento, puo' autorizzare il ricovero di aeromobili nelle aviorimesse esistenti nell'aeroporto.

[2]L'autorita' predetta puo' altresi' autorizzare l'esecuzione di lavori sugli aeromobili, con personale dell'aeroporto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art721 · fonte su Normattiva