Art. 722 c.nav.Obblighi e responsabilità dell'esercente

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[1]L'esercente dell'aeromobile e' tenuto a provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile ricoverato nelle aviorimesse di aeroporti statali.

[2]L'esercente e' responsabile dei danni al personale e al materiale dello Stato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art722 · fonte su Normattiva