Art. 722 c.nav. — Obblighi e responsabilità dell'esercente
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[1]L'esercente dell'aeromobile e' tenuto a provvedere alla sorveglianza dell'aeromobile ricoverato nelle aviorimesse di aeroporti statali.
[2]L'esercente e' responsabile dei danni al personale e al materiale dello Stato.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva