Art. 741 c.nav. — Divieto di mediazione
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[1]La mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti negli albi e nel registro e' vietata.
[2]Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto con tale disposizione puo' essere ripetuto.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva