Art. 741 c.nav.Divieto di mediazione

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[1]La mediazione anche gratuita per il collocamento degli iscritti negli albi e nel registro e' vietata.

[2]Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto con tale disposizione puo' essere ripetuto.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art741 · fonte su Normattiva