Art. 749 c.nav. — Ammissione degli aeromobili alla navigazione
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[1]Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili iscritti nei registri tenuti dagli uffici competenti ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
[2]Sono iscritti nei registri predetti gli aeromobili che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalita'.
[3]Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri efetti di legge l'aeromobile e' individuato dalla marca di nazionalita' e da quella d'immatricolazione, ovvero, se trattasi di aliante libratore, da un numero.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva