Art. 749 c.nav. — Ammissione degli aeromobili alla navigazione
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[1]Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
[2]Sono altresi' ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
[3]Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva