Art. 749 c.nav.Ammissione degli aeromobili alla navigazione

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[1]Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

[2]Sono altresi' ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

[3]Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art749 · fonte su Normattiva