Art. 75 c.nav. — Danni alle opere e agli impianti portuali
[1]In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entita' a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorita' provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.
[2]Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto puo' richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva