Art. 762 c.nav. — Cancellazione dell'aeromobile dai registri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
[1]L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:
- a)e' perito o si presume perito;
- b)e' stato demolito;
- c)ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 751;
- d)e' stato iscritto in un registro straniero.
[2]La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma puo' essere disposta anche di ufficio.
[3]All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva