Art. 762 c.nav.Cancellazione dell'aeromobile dai registri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:

  • a)e' perito o si presume perito;
  • b)e' stato demolito;
  • c)ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 751;
  • d)e' stato iscritto in un registro straniero.

[2]La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma puo' essere disposta anche di ufficio.

[3]All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art762 · fonte su Normattiva