Art. 762 c.nav. — Cancellazione dell'aeromobile dai registri
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[1]L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:
- a)e' perito o si presume perito;
- b)e' stato demolito;
- c)ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 751;
- d)e' stato iscritto in un registro ((di altro Stato)). ((d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- d-ter)e' stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorita' che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione)).
[2]La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma puo' essere disposta anche di ufficio.
[3]All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo.
Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005 · versione 59 su Normattiva