Art. 770 c.nav. — Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC
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I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro aeronautico italiano fanno fede fino a prova contraria.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva