Art. 780 c.nav. — Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori
Nella combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonche' ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva