Art. 780 c.nav. — Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori
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La combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonche' dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva