Art. 780 c.nav. — Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori
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[1]I servizi di trasporto aereo tra scali del Regno sono in ogni caso riservati alle imprese nazionali, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.
[2]Fuori dei casi previsti dal comma precedente, per motivi di interesse generale, all'esercizio di tali trasporti possono essere ammesse con decreto reale anche imprese straniere.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva